Raccomandazione CUN a proposito dei Ricercatori a tempo determinato tipo B

Raccomandazione del CUN a proposito dei Ricercatori a tempo determinato tipo B.

Prot. n. 5893 dell’8/3/2016                                                                           All’On.Sig.ra Ministra

Sen. Prof. Stefania Giannini

Sede

       Oggetto: Raccomandazione, «In merito alle disposizioni dedicate ai Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia b), dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative’

                                                                 Adunanza del 2 marzo 2016

                                             IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Viste le disposizioni dedicate dalla l. 25 febbraio 2016, n.21 ai contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della l. 30 dicembre 2010, n.240 e, in particolare, l’art.1, comma 10-octies, ove si prevede:

  1. a) che «le Università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato, della tipologia di cui all’art.24, comma 3, lettera b), della l. 30 dicembre 2010, n.240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013»;
  2. b) l’inclusione dei contratti di cui all’articolo 22 della l. n.240/2010 tra i titoli validi, ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b);

Viste la Raccomandazione adottata da questo Consesso, nell’Adunanza del 26 marzo 2014, in merito all’ammissibilità degli abilitati ai concorsi per contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b); la Mozione approvata nell’Adunanza del 28 gennaio 2015 sui vincoli di accesso alle posizioni di RTD di tipo b) e altresì la Raccomandazione, deliberata dal Consiglio nell’Adunanza del 10 giugno 2015, in ordine al mantenimento ai ricercatori titolari di contratti ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.b) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 dei diritti loro riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;

                                                                                      Rileva

Che l’esclusione dalla proroga di coloro che hanno partecipato all’Abilitazione Scientifica Nazionale delle tornate 2012 e 2013 senza conseguire l’Abilitazione risulta incoerente con l’attuale normativa.

Di fatto, a seguito delle modifiche apportate all’art.16 della l. n. 240/2010 dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, la partecipazione alle procedure per l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale è consentita anche a quanti abbiano partecipato alle tornate 2012 e 2013 senza conseguire l’abilitazione.

Pertanto, la proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), che intende porre rimedio agli effetti distorsivi determinati dal mancato espletamento dell’ASN nel biennio 2014-2015, vedrebbe vanificati i suoi effetti a causa dell’esclusione per legge di chi avrebbe avuto titolo a partecipare all’ASN se quelle tornate si fossero svolte.

Tutto ciò premesso, pur valutando positivamente la misura volta a rimuovere la discriminazione fra diverse tipologie di contratti di assegno di ricerca (art. 22 l. n. 240/2010 e art. 51, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449)

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

raccomanda

Che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) sia garantita a tutti coloro che non hanno a oggi conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale;

Che la possibilità di partecipare ai bandi per i suddetti contratti sia estesa a tutti gli studiosi in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel relativo settore concorsuale.

IL PRESIDENTE

(Andrea Lenzi)




A proposito dell’assegnazione straordinaria di RTDb

Un commento di G. Viesti sulla metodologia di assegnazione dei posti di RTDb




La strategia dell’elemosina: alla CRUI 861 ricercatori, a Cingolani 1500

Al progetto petaloso di HUMAN Technopole andranno 1,5 miliardi di euro e 1500 nuovi ricercatori. Gestiti da una fondazione IIT diretta da un inamovibile direttore che potrà operare fuori dalle regole che università e organismi di ricerca pubblici devono invece seguire. Ecco l’articolo.




Un limite superiore alle progressioni valutative degli RTDb

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016, di cui abbiamo parlato in precedenza) ha stabilito un piano straordinario di reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b (RTDb) pari a 861 unità, distribuite tra gli atenei dal DM 78/2016; tale numero si aggiunge agli attuali 761 presenti alla data odierna.

Visto l’elevato numero di RTDb inseribili in organico in un sol colpo, risulta importante ricordare i limiti imposti dalla legge; come infatti sappiamo, l’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 (Gelmini) stabilisce le procedure valutative per gli RTDb che, al termine del loro contratto ed in possesso dell’abilitazione nazionale, possono diventare Professori Associati (PA)

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’universita’ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e).

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati.

La valutazione si svolge in conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura e’ data pubblicita’ sul sito dell’ateneo.

A ciò però si aggiunge il comma successivo, in particolare nell’ultimo paragrafo, che determina il limite temporale entro cui tale procedura può essere pienamente utilizzata

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo’ essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’universita’ medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16.

A tal fine le universita’ possono utilizzare fino alla meta’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

A decorrere dal settimo anno l’universita’ puo’ utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta’ dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

La legge 240/2010 è entrata in vigore il 29/01/2011, per cui il sesto anno successivo termina il 31/12/2017, e da lì in avanti parte il settimo anno; il paragrafo sopra riportato determina quindi che non tutti gli RTDb abilitati potranno accedere alla procedura valutativa per passare a PA, ma solamente una quota pari alla metà delle risorse riservate ai professori di ruolo.

Facciamo un esempio numerico, ricordando il costo in punti organico dei vari ruoli (RTDb = 0.5; PA = 0.7; PO = 1) e ipotizzando che i professori di ruolo in gioco siano tutti Professori Ordinari (PO):

  • fatti 10 i punti organico che un ateneo intende destinare ai PO, al massimo 5 di questi potranno essere destinati alla procedura valutativa degli RTDb per passare a PA; poiché ogni progressione costa 0.7 – 0.5 = 0.2 punti organico, il numero massimo di progressioni con tale procedura sarà di 25 unità
  • ricordando che 2 dei 10 punti organico devono essere riservati ad esterni (si veda l’art. 18 comma 4 della legge 240/2010), ne resteranno 3 destinabili a progressioni interne da PA verso PO; sappiamo che ogni progressione costa 1 – 0.7 = 0.3 punti organico, per cui il numero dei PO sarà di 10 unità

Secondo tale previsione, quindi, si potranno avere al massimo 25 progressioni valutative di RTDb ogni 10 progressioni interne a PO, mentre le restanti eventuali progressioni dovranno determinarsi per mezzo di procedure selettive/comparative (ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010).

[dal sito di Maurizio Zani]